Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 15 febbraio 2002, il decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 1999/93/CE in tema di firma digitale nelle politiche comunitarie.
Il decreto, in vigore dal 2 marzo 2002, sancisce il valore legale della firma elettronica, determinando disposizioni innovative rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 513/97 e nell T.U. 445/2000. Elemento di preminente rilievo la definizione, mediante strumenti digitali, dell’univoca connessione e identificazione tra firma digitale e firmatario, attraverso la firma elettronica avanzata.
Procedura informatica che si deve subordinare ai seguenti parametri: connessione univoca al firmatario; idoneità all’identificazione del firmatario; creazione con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; collegamento ai dati cui cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;
Il firmatario è definito come la persona che detiene un dispositivo per la creazione di una firma e agisce per conto proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entita' che rappresenta.
Nell’articolo 6 viene sviluppata la valenza legale della firma elettronica: il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta; il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
D.l. 23/3/2002, n.10