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Firma digitale 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 15 febbraio 2002, il decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea 1999/93/CE in tema di firma digitale nelle politiche comunitarie.

Il decreto, in vigore dal 2 marzo 2002,  sancisce il valore legale della firma elettronica, determinando disposizioni innovative rispetto alla normativa contenuta nel D.P.R. 513/97 e nell T.U. 445/2000. Elemento di preminente rilievo la definizione, mediante strumenti digitali, dell’univoca connessione e identificazione tra firma digitale e firmatario, attraverso la firma elettronica avanzata.

Procedura informatica che si deve subordinare ai seguenti parametri: connessione univoca al firmatario; idoneità all’identificazione del firmatario; creazione con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; collegamento ai dati cui cui si riferisce in modo  da  consentire  l'identificazione  di ogni successiva modifica di detti dati;

Il firmatario è definito come la persona che detiene  un dispositivo  per  la  creazione  di  una firma e agisce per conto  proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entita' che rappresenta.

Nell’articolo 6 viene sviluppata la valenza legale della firma elettronica: il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta; il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

D.l. 23/3/2002, n.10


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